Locazione di un appartamento in usufrutto

Se sei usufruttuario di un appartamento e hai dubbi sulla possibilità di darlo in locazione, è importante esaminare i diritti previsti dalla legge in questo contesto. Innanzitutto, l’usufrutto, come definito dall’art. 981 del codice civile, conferisce al titolare il diritto di godere di un bene, sia esso mobile o immobile, e di trarne qualsiasi utilità. Tuttavia, l’esercizio di questo diritto è vincolato al rispetto della destinazione economica del bene usufruito. Ad esempio, se l’usufrutto riguarda un immobile, questo può essere utilizzato liberamente, ma non può essere distrutto o adibito ad attività commerciale. È essenziale comprendere che l’usufrutto ha limiti temporali, e non possono essere istituiti usufrutti perpetui, a catena o ultratrentennali a favore di società, enti o associazioni. A differenza del diritto di abitazione, l’usufruttuario ha il diritto di locare l’immobile. Questo significa che può stipulare contratti di locazione per trarre frutti civili dal bene usufruito, come i canoni di locazione periodicamente percepiti dal conduttore. Importante notare che per la stipula di un contratto di locazione, non è richiesto il consenso del nudo proprietario. Quest’ultimo, trovandosi in una posizione di estraneità rispetto al contratto dell’usufruttuario, non ha il potere di opporsi alla locazione. In sintesi, l’usufruttuario ha il diritto di locare l’immobile senza richiedere l’approvazione del nudo proprietario, che, se contrario, non può impedire l’esercizio di questo specifico diritto dell’usufruttuario. Se hai dubbi contattaci!

Confronta Strutture

Confronta